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Di seguito il
testo della sentenza del GIP a seguito
del procedimento penale per diffamazione a carico di Sonja, che potete
consultare anche in copia originale cliccando sui seguenti link:
sentenza_fronte
e sentenza_retro.
proc. n. 11482/96 R.G.N.R.
proc. n. 810/97A R.G. G.I.P.
Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dott. Maria Cristina Mannocci
II giudice, sciogliendo la riserva di cui al
verbale in camnera di Consiglio
del 17.11.1998; vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.
e visti gli atti del proceditnento a carico di BRAMBATI SONIA nata a
Como
il 21.4.1961, residente a Ballabio (Lecco), via Aldo Moro n. 34 difesa
di fiducia dall'awocato Mauro Pagani , via Staurenghi n. 28, Varese
parte lesa:
AGOSTINO DA POLENZA nato a Gazzaniga (Bergamo) il 28.8.1955,
elettivamente
domiciliato presso il difensore di fiducia difeso di fiducia
dall'avvocato
Luigi Giuliano Martino via F. Sforza n. 1, Milano
osserva
La richiesta di archiviazione presentata dal P.M.
deve essere accolta
e, essendo integralmente condivisa da questo giudice, deve, qui
intendersi
integralmente richiamata. Le affermazioni di Sonia Brambati
costituiscono
a tutta evidenza esercizio del diritto di critica nei confronti di un
particolare
modo di intendere l'alpinismo, ma non possono ritenersi in alcuna loro
parte lesive delle reputazione del querelante e quindi diffarnatorie.
Come
noto, la costante giurisprudenza, di merito e di legittimiti, nel
tentativo
di contemperare la tutela del diritto di manifestare liberamente il
proprio
pensiero e la tutela di altri beni anch'essi costituzionalmente
garantiti
quale l'onore e la reputazione, ha individuato taluni principi e
criteri
(l'interesse pubblico, la verita' di quanto affermato e la continenza
del
linguaggio utilizzato) che se rispettati, consentono di esercitare il
diritto
di critica anche laddove ne derivi una lesione della altrui
reputazione.
Nel caso di specie la Brambati si e' limitata a criticare una forma per
cosi dire "moderna" di intendere l'alpinismo tramite l'inserimento di
"sponsor"
con la conseguente necessita' di particolare attenzione alle esigenze
dello
sponsor piu' che all'effettivo "valore" sportivo delle imprese
effettuate
(posizione del resto condivisa da ampie fasce di appassionati
dell'alpinismo):
si tratta di diversa concezione dell'alpinismo espressa peraltro in
termini
del tutto continenti e corretti e senza alcuna accusa particolare a
coloro
che invece attuano tale tipo di alpinismo. In mancanza di "accuse"
specifiche
mosse al querelante, appaiono del tutto irrilevanti la audizione dei
testimoni
e gli altri accertamenti istruttori richiesti nell'atto di opposizione
in quanto tutte le osservazioni dell'opponente sono relative unicamente
alla possibiliti o meno di ritenere sussistente la ipotesi delittuosa
di
cui all'art. 595 C.P. (e quindi relative
al tema della qualificazione giudica dei fatti).
P.Q.M.
Visto l'art. 409 C.P.P. dispone la archiviazione
del procedimento ed
ordina la trasmissione degli atti al P.M. Dott. Chiaro.
Milano, 18.12.1998
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