proc. n. 11482/96 R.G.N.R. proc. n. 810/97A R.G. G.I.P. Tribunale ordinario di Milano
II giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale in camnera di Consiglio del 17.11.1998; vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e visti gli atti del proceditnento a carico di BRAMBATI SONIA nata a Como il 21.4.1961, residente a Ballabio (Lecco), via Aldo Moro n. 34 difesa di fiducia dall'awocato Mauro Pagani , via Staurenghi n. 28, Varese parte lesa:
osserva La richiesta di archiviazione presentata dal P.M. deve essere accolta
e, essendo integralmente condivisa da questo giudice, deve, qui intendersi
integralmente richiamata. Le affermazioni di Sonia Brambati costituiscono
a tutta evidenza esercizio del diritto di critica nei confronti di un particolare
modo di intendere l'alpinismo, ma non possono ritenersi in alcuna loro
parte lesive delle reputazione del querelante e quindi diffarnatorie. Come
noto, la costante giurisprudenza, di merito e di legittimiti, nel tentativo
di contemperare la tutela del diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero e la tutela di altri beni anch'essi costituzionalmente garantiti
quale l'onore e la reputazione, ha individuato taluni principi e criteri
(l'interesse pubblico, la verita' di quanto affermato e la continenza del
linguaggio utilizzato) che se rispettati, consentono di esercitare il diritto
di critica anche laddove ne derivi una lesione della altrui reputazione.
Nel caso di specie la Brambati si e' limitata a criticare una forma per
cosi dire "moderna" di intendere l'alpinismo tramite l'inserimento di "sponsor"
con la conseguente necessita' di particolare attenzione alle esigenze dello
sponsor piu' che all'effettivo "valore" sportivo delle imprese effettuate
(posizione del resto condivisa da ampie fasce di appassionati dell'alpinismo):
si tratta di diversa concezione dell'alpinismo espressa peraltro in termini
del tutto continenti e corretti e senza alcuna accusa particolare a coloro
che invece attuano tale tipo di alpinismo. In mancanza di "accuse" specifiche
mosse al querelante, appaiono del tutto irrilevanti la audizione dei testimoni
e gli altri accertamenti istruttori richiesti nell'atto di opposizione
in quanto tutte le osservazioni dell'opponente sono relative unicamente
alla possibiliti o meno di ritenere sussistente la ipotesi delittuosa di
cui all'art. 595 C.P. (e quindi relative
Visto l'art. 409 C.P.P. dispone la archiviazione del procedimento ed
ordina la trasmissione degli atti al P.M. Dott. Chiaro.
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